Nel "lontano" aprile 2011 ho scritto un post dal titolo "Senza vergogna". Ora abbiamo un aggiornamento.
La questione ruotava intorno all'assunzione di uno dei candidati idonei in graduatoria. Dagli atti si evince che:
- in sede di domanda di ammissione alla selezione il candidato non ha presentato la Certificazione regionale Soccorritore secondo DGR 37434/1998 e DGR 45819/1999 rilasciata dai S.S.U.EM. 118;
- il 09/09/2010 (il termine ultimo per la presentazione delle domande e dei documenti era il 02/08/2010!) la Responsabile dell'Ufficio Concorsi, Sig.ra Caterina Cavaciuti, ha inviato al candidato una e-mail con la quale gli richiedeva di produrre "esclusivamente a mezzo telefax" (chissà poi perchè solo a mezzo telefax...) autocertificazione relativa all'esperienza di 5 anni e al possesso della Certificazione. regionale Soccorritore secondo DGR 37434/1998 e DGR 45819/1999 rilasciata dai S.S.U.EM. 118;
- il 13/09/2010 il candidato in graduatoria (ora assunto) inviava quindi una dichiarazione sostitutiva dichiarando di aver conseguito la Certificazione regionale Soccorritore secondo DGR 37434/1998 e DGR 45819/1999 rilasciata dai S.S.U.EM. 118 in data 15/04/2008.
Ora, perchè mai il 118 Milano, con tutto quello che ha da fare, il 16/04/2011 ha dovuto far conseguire la Certificazione Regionale Soccorritore ad uno che ha dichiarato di averla già conseguita il 15/04/2008?
Qualcuno, però, ha segnalato che quel candidato ha conseguito la Certificazione Regionale Soccorritore in altra regione (gentilmente indicata).
Premesso che anche se fosse stato vero, quella Certificazione Regionale non sarebbe stata valida poichè, come già visto, la Certificazione Regionale richiesta dal Bando era, al di là delle pretestuose ed infondate argomentazioni scritte il 30/06/2011 dalla Dott.ssa Simona Giroldi, solo ed esclusivamente quella secondo DGR 37434/1998 e DGR 45819/1999, abbiamo ritenuto giusto ed opportuno verificare la Certificazione Regionale Soccorritore della Regione segnalataci, anche alla luce delle fantasiose interpretazoni fornite in merito proprio della Dott.ssa Simona Giroldi (vedi il post del 27/11/2011)
Abbiamo scritto ad uno dei S.S.U.Em. 118 della Regione nella quale il candidato avrebbe conseguito la Certificazione Regionale Soccorritore e gentilmente ci hanno risposto che nella loro Regione "non esiste una certificazione regionale 118 come in Lombardia. L'attività del volontariato viene svolta solo ed esclusivamente in base a dei corsi che ogni associazione autonomamente organizza e gestisce" e "in ogni singola provincia le associazioni organizzano comunque i corsi anche in base ai canoni del 118 locale ma di fatto non c’è un programma regionale unico."
Riassumendo:
- il Bando richiedeva una ben determinata Certificazione Regionale Soccorritore che il candidato non ha presentato, ma che il 13/09/2010 (a termini del bando scaduti) ha DICHIARATO di aver conseguito il 15/04/2008;
- il 16/04/2011, però, lo stesso candidato consegue la Certificazione Regionale Soccorritore presso il S.S.E.Em. 118 Milano a seguito di una richiesta verbale della Dott.ssa Claudia Moroni (allora Responsabile della Formazione) fatta a quel candidato il 06/03/2011;
- a difesa della posizione di quel candidato ci viene segnalato che in realtà lui ha si conseguito una Certificazione Regionale Soccorritore, ma in altra Regione;
- la Dott.ssa Simona Giroldi, Direttore S.C. Risorse umane e relazioni sindacali dell''Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda”, ci segnala poi (a caso???) che "la circostanza per cui il certificato sia conseguito a livello regionale non incide sulla validità del certificato stesso che è quindi ritenuto titolo valido sul territorio nazionale";
- approfondendo la questione, noi scopriamo che, però, nella Regione nella quale quel candidato avrebbe conseguito la Certificazione Regionale Soccorritore "non esiste una certificazione regionale 118"
Dal comma 1° dell'art. 17 del
D.P.R.
9 maggio 1994, n. 487: "I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo assicurata convenzionale, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in prova nel profilo professionale di qualifica o categoria per il quale risultano vincitori."
Dall'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76,
qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera"
Dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità
equivale ad uso di atto falso.Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2,
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la
nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte."