domenica 11 dicembre 2011

Nel "lontano" aprile 2011 ho scritto un post dal titolo "Senza vergogna". Ora abbiamo un aggiornamento.
La questione ruotava intorno all'assunzione di uno dei candidati idonei in graduatoria. Dagli atti si evince che:
  • in sede di domanda di ammissione alla selezione il candidato non ha presentato la Certificazione regionale Soccorritore secondo DGR 37434/1998 e DGR 45819/1999 rilasciata dai S.S.U.EM. 118;
  • il 09/09/2010 (il termine ultimo per la presentazione delle domande e dei documenti era il 02/08/2010!) la Responsabile dell'Ufficio Concorsi, Sig.ra Caterina Cavaciuti, ha inviato al candidato una e-mail con la quale gli richiedeva di produrre "esclusivamente a mezzo telefax" (chissà poi perchè solo a mezzo telefax...) autocertificazione relativa all'esperienza di 5 anni e al possesso della Certificazione. regionale Soccorritore secondo DGR 37434/1998 e DGR 45819/1999 rilasciata dai S.S.U.EM. 118;
  • il 13/09/2010 il candidato in graduatoria (ora assunto) inviava quindi una dichiarazione sostitutiva dichiarando di aver conseguito la Certificazione regionale Soccorritore secondo DGR 37434/1998 e DGR 45819/1999 rilasciata dai S.S.U.EM. 118 in data 15/04/2008.
Ora, perchè mai il 118 Milano, con tutto quello che ha da fare, il 16/04/2011 ha dovuto far conseguire la Certificazione Regionale Soccorritore ad uno che ha dichiarato di averla già conseguita il 15/04/2008?

Qualcuno, però, ha segnalato che quel candidato ha conseguito la Certificazione Regionale Soccorritore in altra regione (gentilmente indicata).
Premesso che anche se fosse stato vero, quella Certificazione Regionale non sarebbe stata valida poichè, come già visto, la Certificazione Regionale richiesta dal Bando era, al di là delle pretestuose ed infondate argomentazioni scritte il 30/06/2011 dalla Dott.ssa Simona Giroldi,  solo ed esclusivamente quella secondo DGR 37434/1998 e DGR 45819/1999, abbiamo ritenuto giusto ed opportuno verificare la Certificazione Regionale Soccorritore della Regione segnalataci, anche alla luce delle fantasiose interpretazoni fornite in merito proprio della Dott.ssa Simona Giroldi (vedi il post del 27/11/2011
Abbiamo scritto ad uno dei S.S.U.Em. 118 della Regione nella quale il candidato avrebbe conseguito la Certificazione Regionale Soccorritore e gentilmente ci hanno risposto che nella loro Regione "non esiste una certificazione regionale 118 come in Lombardia. L'attività del volontariato viene svolta solo ed esclusivamente in base a dei corsi che ogni associazione autonomamente organizza e gestisce" e "in ogni singola provincia le associazioni organizzano comunque i corsi anche in base ai canoni del 118 locale ma di fatto non c’è un programma regionale unico."

Riassumendo:
  • il Bando richiedeva una ben determinata Certificazione Regionale Soccorritore che il candidato non ha presentato, ma che il 13/09/2010 (a termini del bando scaduti) ha DICHIARATO di aver conseguito il 15/04/2008;
  • il 16/04/2011, però, lo stesso candidato consegue la Certificazione Regionale Soccorritore presso il S.S.E.Em. 118 Milano a seguito di una richiesta verbale della Dott.ssa Claudia Moroni (allora Responsabile della Formazione) fatta a quel candidato il 06/03/2011;
  • a difesa della posizione di quel candidato ci viene segnalato che in realtà lui ha si conseguito una Certificazione Regionale Soccorritore, ma in altra Regione;
  • la Dott.ssa Simona Giroldi,  Direttore S.C. Risorse umane e relazioni sindacali dell''Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda”, ci segnala poi (a caso???) che "la circostanza per cui il certificato sia conseguito a livello regionale non incide sulla validità del certificato stesso che è quindi ritenuto titolo valido sul territorio nazionale";
  • approfondendo la questione, noi scopriamo che, però, nella Regione nella quale quel candidato avrebbe conseguito la Certificazione Regionale Soccorritore "non esiste una certificazione regionale 118"
Dal comma 1° dell'art. 17 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487: "I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo assicurata convenzionale, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in prova nel profilo professionale di qualifica o categoria per il quale risultano vincitori."

Dall'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"

Dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte."

Fate un po' voi...


domenica 27 novembre 2011

L'accertamento dei requisiti specifici di ammissione

Nel post del 30/06/2011 ho descritto brevemente il contenuto della richiesta di accertamento dei requisiti specifici di ammissione inoltrata all'Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda”.
Il 30/06/2011 la Dott.ssa Simona Giroldi, Direttore S.C. Risorse umane e relazioni sindacali, ha risposto alla missiva.
Riassumo qui alcune argomentazioni scritte dalla Dott.ssa Giroldi "sentita la Commissione Esaminatrice nominata per l'espletamento della selezione pubblica".
Con riferimento alla certificazione regionale di soccorritore, la Dott.ssa Simona Giroldi ritiene che "la circostanza per cui il certificato sia conseguito a livello regionale non incide sulla validità del certificato stesso che è quindi ritenuto titolo valido sul territorio nazionale".
Insomma, fino a ieri ci hanno detto in tutte le lingue che la Certificazione Regionale vale solo nella regione in cui è stata conseguita, ma ora che c'è un rilievo la ritengono valida per tutto il territorio nazionale? 
Con riferimento al requisito dell'esperienza professionale, la Dott.ssa Simona Giroldi scrive che "nell'ambito del particolare iter formativo degli addetti all'emergenza/urgenza viene preso in considerazione anche lo svolgimento di attività di volontariato in quanto ritenuta professionalizzante"
Si, si, va bene, ma nel Bando si richiedeva un'esperienza professionale, non un'esperenza che potesse poi essere ritenuta, a comodo, "professionalizzante".
Dal dizionario della lingua italiana il significato di "professionale": "pratica acquisita in un determinato campo attraverso lo svolgimento di mestiere, lavoro, attività che si svolge stabilmente allo scopo di trarne un guadagno". L'attività di volontariato non mi pare possa rientrarvi...
La Dott.ssa Giroldi, continua affermando: "questa Azienda ha quindi legittimamente indicato nel bando come requisito di ammissione, tra gli altri, non solo l'esperienza lavorativa ma anche quella esperienza maturata svolgendo attività senza fini di lucro - come il volontariato - ma finalizzata all'acquisizione di specifiche competenze e quindi, in quanto tale, 'professionale'."
Anche questo pezzo della lettera evidenzia la grande capacità di girare le carte in tavola nel solo tentativo di difendere l'indifendibile. C'è solo un problema: è falso!
Non è affatto vero quello che ha affermato la Dott.ssa Giroldi: nel bando non è stato indicato come requisito di ammissione l'esperienza maturata svolgendo attività senza fini di lucro!!!
Continua, la Dott.ssa Giroldi: "è infatti di solare evidenza che l'esperienza professionale non debba essere intesa necessariamente, come indicato nella sua nota, solo quella attività 'che si svolge stabilmente allo scopo di trarne un guadagno'."
Si, ma io la frase "che si svolge stabilmente allo scopo di trarne un guadagno" l'ho solo copiata dal Dizionario della Lingua Italiana!!!
Nella mia lettera, riassumendo, sostenevo una sostanziale diversità tra i 5 anni di esperienza maturati facendo, ad esempio, il dipendete di una croce e i 5 anni di esperienza maturati facendo il volontario nella stessa croce. Se no altro, per il numero di ore indubbiamente maggiori, ed accertabili, dedicate a quella stessa attività dal dipendente a differenza del volontario.
Ma la Dott.ssa Giroldi risponde, dopo quanto sopra riportato, che "non trova quindi alcun fondamento quanto asserito" perchè ritiene che la mia affermazione rimane "una mera valutazione personale priva di pregio giuridico".
Continua al prossimo post...

mercoledì 2 novembre 2011

Il "perfezionamento della domanda di partecipazione" (1)

Titolo strano del post, vero? Ora che abbiamo un po' di documenti alla mano ne escono delle belle!
Nel Bando si legge: La domanda di ammissione all'avviso con la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata all’Azienda ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda” - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano - ovvero presentata direttamente all’Ufficio Protocollo (Area Ingresso – Pad. 1) dell'Azienda ospedaliera entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 02 agosto 2010.
Questo vuol dire, in genere, che alla scadenza del Bando chi c'è, c'è, e chi non c'è peggio per lui.
Ma non solo: quando si presenta la domanda, questa deve essere completa (è evidente, penserete voi...). Riporto nuovamente una frase che a me sembra chiarissima: "La domanda di ammissione all'avviso con la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata (...)".
Quindi si DEVE inoltrare la domanda CON LA DOCUMENTAZIONE.
In questo Concorso, invece, sono successe cose davvero curiose!

Parecchi
candidati non hanno allegato alla domanda documenti o autorcertificazioni necessari all'ammissione. Sapete che ha fatto la Responsabile dell'Ufficio Concorsi, Sig.ra Caterina Cavaciuti? Ha inviato ad ognuno di quei candidati una e-mail chiedendo l'integrazione della documentazione non presentata e con tanto di modulistica allegata. Ma sapete quando? OLTRE UN MESE DOPO LA CHIUSURA DEL BANDO!
No, dico, avete mai sentito di un Concorso dove si chiede ad un mese dalla scadenza del Bando di inoltrare documenti indispensabli per l'ammissione?
Se un candidato non aveva autocertificato il possesso della Certificazione Regionale, ad esempio, gli scrivevano: "al fine di perfezionare la domanda di partecipazione alla procedura inoggetto, la S.V. è invitata a restituire all'Ufficio Concorsi l'allegato modello di autocertificazione - esclusivamente a mezzo telefax al nr. 024644.2766 entro il 17.09.2010 - debitamente compilato e sottoscritto con i dati relativi al possesso della certificazione regionale SOCCORRITORE secondo DGR 37434/1998 e DGR 45819/1999 rilasciata dai SSUEM 118"

Prestate attenzione alla questione della Certificazione, serve per i prossimi post: "possesso della certificazione regionale SOCCORRITORE secondo DGR 37434/1998 e DGR 45819/1999"

Alla prossima...

Rieccomi!

Chiedo scusa per la prolungata assenza, ma altri impegni hanno assunto una maggiore priorità.
Ora, però, si va avanti.

Grazie a tutti!

giovedì 30 giugno 2011

La richiesta di accertamento dei requisiti...

A seguito di qualche vostra gentile richiesta di approfondimento, cerco di chiarire alcuni punti.

Nel richiedere l'accertamento dei requisiti specifici di ammissione dei soggetti presenti nella graduatoria dei candidati idonei e per i quali sono stati già stipulati contratti di lavoro a tempo determinato per il profilo di Operatore Tecnico Specializzato - Cat. B Liv. BS - addetto alla Centrale Operativa della S.S.D. S.S.U.Em. 118, ho sottolineato che:
  • nel bando emesso con Delibera del Direttore Generale n. 852 del 22/07/2010 non erano indicati titoli o certificazioni che potevano essere ritenuti equipollenti ad uno o più dei requisiti specifici di ammissione previsti dal medesimo bando;
  • la certificazione regionale Soccorritore richiesta dal bando in argomento è un titolo specifico conseguibile solo con le modalità previste dalle due delibere della Giunta della Regione Lombardia citate dal bando e che in ragione di ciò non erano accettabili, tra i requisiti specifici di ammissione, certificazioni diverse;
  • per esperienza professionale non può che intendersi la pratica acquisita in un determinato campo attraverso lo svolgimento di mestiere, lavoro, attività che si svolge stabilmente allo scopo di trarne un guadagno;
  • l’attività di Volontariato, intesa quale attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito (Legge 11 agosto 1991, n. 266), non può essere equiparata, sotto l’aspetto dei requisiti personali e quindi dei requisiti specifici di ammissione ad una selezione, ad un’attività professionale svolta regolarmente per un quantitativo stabilito di ore settimanali;
  • nella seduta del 25/11/2010 la Commissione Esaminatrice, stabilendo i criteri di valutazione dei titoli dei candidati ammessi all’avviso di pubblica selezione, ha determinato di attribuire un punteggio diverso tra l’Attività come dipendente/servizio civile presso Enti, Associazioni o organizzazioni di soccorso (0,600 punti per anno) e l’Attività come volontario presso Enti, Associazioni o Organizzazioni di soccorso (0,200 punti per anno), così avallando l’interpretazione, peraltro assai difficilmente contestabile, secondo la quale l’attività di Volontariato non può essere equiparata ad un’attività professionale.
Alla luce di quanto sottolineato, dalla disamina dei documenti da me acquisiti in data 09/02/2011 e in data 18/03/2011 alcuni dei soggetti presenti nella graduatoria dei candidati idonei formulata dalla Commissione Esaminatrice (Delibera Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda” n. 1373 del 29/12/2010) non risultano in possesso di uno o più requisiti specifici di ammissione!

La richiesta di accertamento dei requisiti specifici di ammissione trova ampia giustificazione nei seguenti presupposti giuridici:
  • la stipula del contratto di lavoro può avvenire soltanto dopo la verifica della sussistenza dei requisiti (D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220); 
  • i candidati dichiarati vincitori assumono servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487); 
  • l’assunzione di soggetti privi dei requisiti specifici di ammissione: costituisce un ingiusto vantaggio patrimoniale per coloro che sono stati assunti non avendone diritto ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, ed è in violazione di precisa norma di legge e di regolamento.  

Ragazzi, continuate a seguire la vicenda, sono convinto che lo schifo possa ancora continuare e, a questo punto, peggiorare!

martedì 31 maggio 2011

Richiesta accertamento requisiti specifici

Il 30/05/2011 ho inviato all'Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda” (all'attenzione della Dott.ssa Simona Giroldi, dell'ufficio Concorsi, del Dott. Giovanni Sesana e della Dott.ssa Giovanna Bollini) la richiesta di accertamento dei requisiti specifici di ammissione dei soggetti presenti nella graduatoria dei candidati idonei e per i quali sono stati già stipulati contratti di lavoro a tempo determinato per il profilo di Operatore Tecnico Specializzato - Cat. B Liv. BS - addetto alla Centrale Operativa della S.S.D. S.S.U.Em. 118.

La stipula del contratto di lavoro, infatti, può avvenire soltanto dopo la verifica della sussistenza dei requisiti (D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 - "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale") e i candidati dichiarati vincitori assumono servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 - "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi").

L'assunzione di soggetti privi dei requisiti specifici di ammissione costituisce un ingiusto vantaggio patrimoniale per coloro che sono stati assunti non avendone diritto ovvero arreca ad altri un danno ingiusto ed è in violazione di precisa norma di legge; ciò può determinare un illecito di rilevanza penale costituendo presupposto di una fattispecie criminosa.

Insomma, Tizio Caio può anche presentare la domanda al Concorso avvalendosi della facoltà di autocertificare il possesso di uno o più requisiti specifici di ammissione, laddove autocertificabili, ma al momento dell'assunzione l'Azienda ha il dovere, sancito da norme specifiche e dal principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, di verificare il reale possesso dei requisiti personali autocertificati in fase di domanda.
Si può accettare la domanda ad un concorso di uno che autocertifica il possesso della Laurea in Chirurgia, ma prima di fargli mettere le mani su un paziene in camera operatoria bisogna accertare che davvero sia medico! 
I requisiti specifici di ammissione non li ho inventati io e non li ho scritti io sul Bando e se ci sono devono essere rispettati, così come sono stati scritti.  

giovedì 28 aprile 2011

Via alle azioni penali

Il 26/04/2011 è stata presentata all'Autorità Giudiziaria una Denuncia penale nei confronti dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda”, nella persona del Direttore S.C. Risorse umane e relazioni sindacali, Dott.ssa Simona Giroldi, proponendo formale istanza di punizione per il reato previsto e punito dall’art. 328 del Codice Penale (Rifiuto atti d’ufficio - Omissione), o per le altre ipotesi di reato che potranno essere ravvisate nei fatti esposti.

Questa prima denuncia penale all'Autorità Giudiziaria è la "naturale evoluzione" a seguito dell'atto di diffida e messa in mora del 09/03/2011 e riguarda, nel concreto, la questione dell'accesso agli atti e ai documenti amministrativi, diritto in buona parte negato e più volte osteggiato, nonostante ciò che prevede la Legge. 
Con riguardo specifico all'accesso agli atti, l'Azienda Ospedaliera si è resa responsabile di: 
  • violazione di legge;
  • illogicità manifesta ed eccesso di potere;
  • travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
  • contrarietà ai principi di buon andamento dell’Amministrazione; 
  • violazione e falsa applicazione dei principi in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui agli artt. 22, 24 e 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
  • carenza di motivazione nel diniego all’accesso agli atti, anche ai sensi dell'art. 25, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  • violazione del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184;
  • violazione dei principi costituzionali (art. 97, comma 1, e art. 98, comma 1, della Costituzione).
Poco? 


 

lunedì 18 aprile 2011

Senza vergogna

Uno dei candidati ammessi alla selezione pubblica (ora assunto) era privo di due dei requisiti specifici di ammissione: la  Certificazione regionale Soccorritore secondo DGR 37434/1998 e DGR 45819/1999 rilasciata dai S.S.U.EM. 118 e la Certificazione regionale DAE secondo la DGR 10306/2002.
Ma si sapeva? Certo che si sapeva!
Alle Risorse Umane dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' Granda" lo sapevano: la questione è venuta fuori anche nel corso dei diversi incontri con il Dott. Nicola Mastropietro (Area giuridica e contenzioso del personale).
Al 118 lo sapevano: sabato 16/04/2011 gli hanno fatto fare l'esame per la Certificazione (presente anche la Dott.ssa Claudia Moroni, responsabile della formazione).
Non dimentichiamo che nella Commissione esaminatrice c'erano due componenti del 118 (Direttore e Caposala).

Insomma, tutti sanno tutto (leggono anche loro questo Blog), ma...

A presto!

martedì 12 aprile 2011

Il Gentlemen's agreement

Quasi mi dimenticavo...
Nel pomeriggio del 16/02/2011 mi ha chiamato sul telefonino la Dott.ssa Simona Giroldi, Direttore S.C. Risorse umane e relazioni sindacali. Il Direttore, nel corso della telefonata informale e cortese, mi comunicava la difficoltà pratica nel far predisporre le copie  da me richieste (difficoltà attribuita anche all’inopportunità di far svolgere tale compito a personale di basso profilo professionale) e mi chiedeva la possibilità di un “gentlemen’s agreement” utile a ridurre le copie da predisporre. 
Nonostante il diverso parere dei miei Legali, ho ritenuto di dover accettare "il compromesso", dichiarandomi disponibile a rivedere tutti i documenti per selezionare quelli a cui ero "strettamente" interessato. 
Il 22/02/2011 la Dott.ssa Simona Giroldi mi inviava una raccomandata A.R. con la quale mi comunicava la disponibilità a consegnarmi le copie delle domande dei candidati in graduatoria ed il rifiuto ad adempiere alla richiesta di estrazione in copia delle domande dei candidati non presenti in graduatoria e di quelli non ammessi.

Sembra proprio vero che le "Le buone azioni non rimangono impunite"...

domenica 10 aprile 2011

Requisiti specifici di ammissione: esame degli atti

Stiamo esaminando la documentazione che ci è stata fornita dall'Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' Granda". Sin da subito, già dalla presa visione del 02/02/2011, è risultato chiaro e lampante che per questa procedura concorsuale non si possono di certo usare aggettivi come "cristallina" o "ineccepibile". E siamo ancora negli eufemismi!!!
Certo, forse se si fossero potuti usare quegli aggettivi non ci sarebbe tanta resistenza nel fornire documenti che devono essere forniti per Legge...
Dobbiamo fare delle precisazioni. Nella questione dei requisiti specifici di ammissione non c'entra solo la Commissione esaminatrice, ci sono anche altri che hanno lavorato "come si faceva la vendemmia" tanti anni fa!
Il "procedimento concorsuale" è caratterizzato anche da una serie di attività che vengono svolte prima della nomina della Commissione esaminatrice. Della maggior parte di queste fasi preliminari si occupa, in questo caso, l'UFFICIO CONCORSI dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' Granda". 
Chi deve, o meglio, avrebbe dovuto verificare che i candidati erano in possesso dei requisiti specifici di ammissione non era la Commissione esaminatrice, ma gli uffici preposti: l'UFFICIO CONCORSI.
A conferma di ciò, nel 1° Verbale della Commissione esaminatrice del 25/11/2010, si legge: "La Commissione da' atto che l'Amministrazione ha accertato l'ammissibilità dei seguenti candidati iscritti, che sono risultati in possesso dei requisiti previsti dal bando".
Bisogna anche dire, però, che il "Segretario" della Commissione esaminatrice era la Sig.ra Caterina Cavaciuti: niente di meno che la "referente" del "Settore gestione delle procedure di selezione e assunzione"


L'Ufficio Concorsi... Ma quante ne hanno combinate? A breve ve ne raccontiamo qualcuna, state "sintonizzati"!!!

giovedì 31 marzo 2011

Riscontro di Niguarda alla diffida e messa in mora

Con nota del 29/03/2011 l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' Granda" ha dato un riscontro all'atto di diffda e messa in mora del 09/03/2011 (per certe cose ci vuole tempo...).
Nella nota, a firma della Dott.ssa Simona Giroldi, Direttore S.C. Risorse umane e relazioni sindacali, ci sono delle "puntualizzazioni":
  • (omissis) "la presentazione personale all'Ufficio Concorsi in data 02 febbraio 2011 costituisce un'iniziale esercizio del diritto di accesso"
  • (omissis) "l'espletamento dell'avviso in argomento si è svolto, dall'emissione del bando all'approvazione della graduatoria dei candidati idonei, nel più rigoroso rispetto della normativa e degli interessi legittimi degli iscritti allo stesso."
A chiusura della nota, il Direttore scrive: "La invito, pertanto, qualora intenda proseguire nelle Sue rivendicazioni, ad avvalersi dei ricorsi giudiziali previsti dal vigente ordinamento."

Credo di dover accettare l'invito di una signora: mi avvarrò dei ricorsi giudiziali previsti dal vigente ordinamento.
Guardate, però, come suona bene: "l'espletamento dell'avviso in argomento si è svolto, dall'emissione del bando all'approvazione della graduatoria dei candidati idonei, nel più rigoroso rispetto della normativa e degli interessi legittimi degli iscritti allo stesso.".

Magari fosse vero:
  • Nomina della Commissione? NON REGOLARE
  • Ammissione dei candidati e verifica dei requisiti specifici di ammissione? NON REGOLARE
  • Svolgimento del colloquio?  NON REGOLARE
  • Valutazioni della Commissione esaminatrice? NON REGOLARE

 

lunedì 28 marzo 2011

Art. 97 della Costituzione

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Tutto nasce fondamentalmente da qui...

domenica 27 marzo 2011

I requisiti SPECIFICI DI AMMISSIONE

Il Bando prevedeva che alla data di scadenza i candidati alla selezione dovessero possedere i seguenti requisiti specifici di ammissione:
A) diploma di scuola dell'obbligo,
B) certificazione regionale Soccorritore secondo DGR 37434/1998 e DGR 45819/1999 rilasciata dai S.S.U.EM. 118,
C) certificazione regionale DAE secondo la DGR 10306/2002,
D) esperienza professionale di 5 anni nel corrispondente profilo di Bs nelle aziende o enti del SSN ovvero in profilo equipollente in altre pubbliche amministrazioni oppure esperienza professionale di 5 anni maturata presso Centrali operative SSUEM 118 per la gestione dei mezzi di soccorso medicalizzati o presso Enti, Associazioni o Organizzazioni di soccorso.

Ma cosa sono le DGR 37434/1998 e DGR 45819/1999? Sono Delibere della Giunta Regionale della LOMBARDIA relative all'organizzazione e allo sviluppo del servizio di emergenza ed emergenza 118.
Da quelle delibere nasce in LOMBARDIA la cosiddetta CERTIFICAZIONE REGIONALE del Soccorritore che, quindi, può essere rilasciata solo dai SSUEM 118 della REGIONE LOMBARDIA.
La DGR 10306/2002, invece, è la Delibera della Giunta Regionale della LOMBARDIA con la quale sono state approvate le Linee guida regionali sulla defibrillazione semi-automatica.
Si, anche qui si parla di REGIONE LOMBARDIA, nient'altro. Queste certificazioni possono essere rilasciate solo dai SSUEM 118 della Regione Lombardia.

Cosa vuol dire requisiti specifici di ammissione? Semplicemente che se non li possiedi non puoi essere ammesso alle selezione pubblica in questione!
Quindi, se un candidato non possiede anche solo uno dei requisiti specifici di ammission... Non può essere ammesso alle selezione. 
Tant'è vero che 7 candidati non sono stati ammessi poichè non in possesso di uno dei requisiti specifici di ammissione.
Ma siamo sicuri che tutti gli altri candidati sono in possesso di tutti i requisiti specifici di ammissione previsti? No, non siamo affatto sicuri, anzi...

venerdì 18 marzo 2011

Accesso agli atti: prelevati altri documenti

Un pezzo alla volta...
Il 18/03/2011 mi hanno consegnato tutte le domande di ammissione al concorso, e i documenti acclusi, dei candidati in graduatoria (i 50 per intenderci).

Criterio strano... E intanto non viene rispettato il mio diritto di accesso previsto dalla Legge!

venerdì 11 marzo 2011

Atto di diffida e messa in mora

Il 09/03/2011 ho notificato all'Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda”, nella persona del Direttore S.C. Risorse umane e relazioni sindacali, Dott.ssa Simona Giroldi, una diffida e messa in mora ad adempiere agli atti del proprio ufficio, intimandole ad adottare attività e provvedimenti, entro il termine di giorni 30 dal ricevimento dell'atto, per accordarmi il perfezionamento dell’accesso agli atti e ai documenti amministrativi con l’estrazione in copia dei documenti di interesse, in osservanza alle norme vigenti in materia di accesso agli atti ed in conformità alle istanze da me avanzate.

Le motivazioni addotte dall’Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda” per ritardare o negare l’accesso agli atti sono pretestuose e prive di fondamento logico e giuridico (basti notare la cronologia degli eventi in relazione alle prospettate difficoltà a produrre le copie richieste).
Ritengo che l'Azienda Ospedaliera si è resa responsabile di  violazione di legge, illogicità manifesta ed eccesso di potere, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria e motivazione, contrarietà ai principi di buon andamento dell’Amministrazione, violazione e falsa applicazione dei principi in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui agli artt. 22, 24 e 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, carenza di motivazione nel diniego all’accesso agli atti, anche ai sensi dell'art. 25, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, violazione del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e violazione dei principi costituzionali (art. 97, comma 1, e art. 98, comma 1, della Costituzione).
 


mercoledì 23 febbraio 2011

Accesso agli atti: altro diniego

Con nota del 22/02/2011, la Dott.ssa Simona Giroldi dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda” mi comunicava la disponibilità a consegnare le copie delle domande dei candidati in graduatoria ed il rifiuto ad adempiere alla richiesta di estrazione in copia delle domande dei candidati non presenti in graduatoria e di quelli non ammessi in quanto, affermava, nell’istanza di accesso agli atti non sarebbe stata indicata la situazione che si ritiene lesa e l’interesse diretto, concreto ed attuale che muove l’istante.

Secondo dottrina e giurisprudenza prevalente, nell’ambito di una procedura concorsuale deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi relativamente ai documenti prodotti dai candidati, ai verbali, alle schede di valutazione e agli elaborati. 

Nella richiesta di accesso agli atti e ai documenti amministrativi l’istante deve “comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta” (art. 5, comma 2, D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184), ma non la situazione che si ritiene lesa, come invece ingiustamente prospettato dall’Azienda Ospedaliera “Niguarda Ca’ Granda”, tant’è che per la legittimazione all’accesso agli atti e ai documenti amministrativi l’interesse dell’istante va valutato in astratto senza apprezzamento specifico della fondatezza o ammissibilità della successiva domanda giudiziale che potrebbe fondarsi sui documenti acquisiti (Consiglio di Stato).
I soggetti partecipanti alla procedura concorsuale, ai fini dell’accesso agli atti, devono ritenersi portatori di un interesse qualificato all’accesso, considerato che, a far data dalla presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico in questione, e per effetto di tale istanza, sono divenuti parti della relativa procedura concorsuale (parere della Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri). L'accesso ai documenti amministrativi così come regolato dagli art. 22 e 25 della Legge 241/90, si configura come un diritto soggettivo perfetto che può essere esercitato da chiunque vi abbia interesse, indipendentemente da ogni giudizio sull'ammissibilità o fondatezza della domanda giudiziale eventualmente proponibile sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso (Consiglio di Stato). Con il diniego formulato con la nota del 22/02/2011, l'Amministrazione introduce un inammissibile sindacato, per così dire, "di merito", su una legittimazione in materia di accesso che la legge condiziona esclusivamente alla titolarità di un interesse giuridicamente rilevante.


venerdì 18 febbraio 2011

La proposta del “gentlemen’s agreement"

Il 16/02/2011 la sorpresa: mi ha telefonato il Direttore S.C. Risorse umane e relazioni sindacali, Dott.ssa Simona Giroldi, per comunicarmi la difficoltà pratica nel far predisporre le copie richieste (difficoltà attribuita anche all’inopportunità di far svolgere tale compito a personale di basso profilo professionale) e chiedermi la possibilità di un “gentlemen’s agreement” .

Si, si, stiamo sempre parlando dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' Granda": migliaia e migliaia di dipendenti...
No comment... 

martedì 8 febbraio 2011

Accesso agli atti: ora arriva la "privacy"...

Con nota del 07/02/2011 il Direttore S.C. Risorse umane e relazioni sindacali, Dott.ssa Simona Giroldi, mi comunicava che con riferimento alla richiesta di copia delle domande presentate dai candidati ammessi e non ammessi, unitamente alla documentazione allegata, ha ritenuto opportuno, vista la mole di dati personali, giudiziali e sensibili in esse contenuti, richiedere un parere legale in merito all’effettiva possibilità, alle modalità ed ai limiti di un eventuale accesso a tali atti mediante consegna di copia fotostatica.

La Legge pone sullo stesso piano giuridico la presa visione e l'estrazione in copia dei documenti (art. 22, comma 1, lettera a), Legge 241/90).
Il problema, già dibattuto in giurisprudenza, circa la limitazione dell'accesso alla sola visione (e non anche alla estrazione di copia) per bilanciare l'esigenze di accesso con quelle di riservatezza deve ritenersi superato dalla intervenuta normativa di cui alla Legge n. 15/2005 modificativa in parte qua della Legge 241/90. "Ed infatti in base alla nuova disciplina deve ricomprendersi nel diritto di accesso sia la visione sia il rilascio di copia del documento, e ciò soprattutto a seguito dell'abrogazione della disposizione dettata dall'art. 24 comma 2 lettera d) nella formulazione dell'originaria Legge 241, abrogazione che fa ritenere superata ogni possibilità di distinguere tra le due modalità di accesso che non si ravvisano più separabili". 

La giurisprudenza qualifica qualunque concorrente ad una procedura selettiva astrattamente titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura concorsuale, ed in tale posizione gli consente di accedere a documenti riferibili ad altri concorrenti.

Se ci fossero stati problemi sotto il profilo della Privacy, tesi giuridicamente assai fallace come visto, perchè farmi esaminare precedentemente i documenti senza alcuna limitazione?
Il parere legale, al limite, doveva essere richiesto prima che io accedessi ai documenti il 02/02/2011, non dopo.

lunedì 7 febbraio 2011

La Commissione esaminatrice

Il 24/11/2010 con Determinazione Dirigenziale, la Dott.ssa Simona Giroldi, Direttore S.C. Risorse umane e relazioni sindacali, ha nominato la commissione preposta all'espletamento della procedura concorsuale:
  • Dr. Giovanni Sesana - Presidente
  • Sig. Domenico Gulizia - Componente - Collaboratore professionale sanitario esperto, infermiere, Cat. D liv. Ds
  • Sig.ra Donatella Carettoni - Componente - Collaboratore professionale sanitario esperto, infermiere, Cat. D liv. Ds
  • Sig.ra Caterina Cavaciuti - Segretario - Collaboratore amministrativo professionale esperto,  Cat. D liv. Ds
La Commissione... Già...
Il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, nel Capo III disciplina le assunzioni per i profili professionali della categoria "B" livello economico super (Bs), il profilo del posto messo a concorso.
L'art. 28 del citato D.P.R. ("Commissioni esaminatrici") recita:
1. Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori appartenenti a categoria non inferiore alla «B» - livello economico super di profilo corrispondente a quello messo a concorso e dal segretario.
2. Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all'articolo 21,
comma 1, situati nel territorio della regione.
3. La presidenza è affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il profilo di puericultrice; di dirigente del ruolo professionale per il profilo di operatore tecnico specializzato; di dirigente amministrativo per il profilo di coadiutore amministrativo esperto. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'unità sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla «C».

giovedì 3 febbraio 2011

Accesso agli atti: la visione

Il 02/02/2011 ho effettuato un parziale accesso agli atti e ai documenti amministrativi, ne ho preso visione senza limitazioni e ho richiesto l’estrazione in copia dei documenti di mio interesse, senza opposizione alcuna da parte degli incaricati che, contestualmente, hanno richiesto una settimana di tempo strettamente necessario, a loro dire, per la produzione delle copie richieste.

Gli addetti si sono annotati quali erano i documenti di mio interesse per poi provvedre alle copie da me richieste.

mercoledì 2 febbraio 2011

Accesso agli atti: ok incondizionato di Niguarda

Con nota del 01/02/2011 la dott.ssa Simona Giroldi, Direttore S.C. Risorse umane e relazioni sindacali, mi comunicava che la modalità di accesso agli atti sarebbe potuta avvenire “soltanto nella visione e nell’estrazione in copia fotostatica del documento amministrativo richiestoin quanto l’Azienda sta tuttora implementando un sistema di protocollo e di gestione della documentazione informatizzata.

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 istituiva il "protocollo informatico" che dal 2004 dovrebbe essere operativo, ma questa Azienda lo sta tuttora implementando. 
Si, siamo nel 2011 e parliamo, niente di meno, che dell'Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda”.

martedì 25 gennaio 2011

Accesso agli atti: loro accoglimento non regolare

Con la comunicazione inviata all'Azienda Ospedaliera il 24/01/2011 evidenziavo che la loro comunicazione del 21/01/2011 era in evidente contrasto con quanto stabilito dalla Legge e in conflitto con i principi generali dell’attività amministrativa in ragione del fatto che nella comunicazione di accoglimento della richiesta di accesso non era stato indicato un “congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia”, ma solo un periodo di poche ore in un giorno predeterminato.
Con la stessa comunicazione mi auspicavo di poter avere copia di parte della documentazione in formato digitale, almeno per i documenti che sono stati trattati con i sistemi di protocollo informatico

Art. 7 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184: "L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonchè di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia."
Art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario".
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 istituiva il cosiddetto "protocollo informatico" che ormai dal 2004 dovrebbe essere operativo in tutte le Pubbliche Amministrazioni. 
Si, dovrebbe...

sabato 22 gennaio 2011

Accesso agli atti: accoglimento

Il 21/01/2011 l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda”, nella persona del Direttore S.C. Risorse umane e relazioni sindacali, Dott.ssa Simona Giroldi, mi invitava a presentarmi il 02/02/2011, dalle ore 08.30 alle ore 12.00, per l’esercizio del diritto di accesso agli atti in accoglimento della mia richiesta.
Nello stesso scritto la Dott.ssa Simona Giroldi mi comunicava l’assenza di impedimenti d’ordine giuridico a rilasciare tutta la documentazione richiesta.

Il procedimento di accesso agli atti deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente (art. 25, comma 4, Legge 241/90 e art. 6, comma 4, D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184).
Il 02/02/2011 era il trentesimo giorno dalla mia richiesta di accesso formale agli atti
Che caso...

martedì 4 gennaio 2011

Accesso agli atti: la richiesta

In qualità di partecipante alla selezione pubblica, io sono titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata. In virtù di questa posizione, la Legge mi da il  diritto ad accedere a tutti gli atti e ai documenti amministrativi relativi alla selezione in questione.
Il 03/01/2011, quindi, ho notificato all'Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' Granda" una richiesta formale di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.


La giurisprudenza amministrativa ha confermato che “i candidati di una procedura concorsuale o paraconcorsuale devono ritenersi titolari del diritto di accesso ai relativi atti in quanto sono portatori di un interesse sicuramente differenziato da quello della generalità degli appartenenti alla comunità, in funzione della tutela di una posizione, quella di partecipante agli esami in argomento, che sicuramente ha rilevanza giuridica.

domenica 2 gennaio 2011

Graduatoria: prima perplessità

Il 30/12/2010 è stata pubblicata la graduatoria relativa alla selezione pubblica per Titoli e colloquio.
Tra tutti i 128 candidati che hanno presentato domanda ce n'era uno che, oltre a possedere tutti i requisiti richiesti dal bando, cosa non da poco come vedremo, ha lavorato 6 anni nella stessa posizione per la quale veniva effettuata la selezione:  io.
Ora, a ragion di logica, in una selezione per Titoli e colloquio, dove per colloquio si intende un'unica domanda e alla quale ho risposto correttamente, in quale posizione della graduatoria vi aspettereste di vedermi?
Beh, io sono al 49° posto di quella graduatoria. E la cosa non sembra un pochetto strana solo a me...