domenica 11 dicembre 2011

Nel "lontano" aprile 2011 ho scritto un post dal titolo "Senza vergogna". Ora abbiamo un aggiornamento.
La questione ruotava intorno all'assunzione di uno dei candidati idonei in graduatoria. Dagli atti si evince che:
  • in sede di domanda di ammissione alla selezione il candidato non ha presentato la Certificazione regionale Soccorritore secondo DGR 37434/1998 e DGR 45819/1999 rilasciata dai S.S.U.EM. 118;
  • il 09/09/2010 (il termine ultimo per la presentazione delle domande e dei documenti era il 02/08/2010!) la Responsabile dell'Ufficio Concorsi, Sig.ra Caterina Cavaciuti, ha inviato al candidato una e-mail con la quale gli richiedeva di produrre "esclusivamente a mezzo telefax" (chissà poi perchè solo a mezzo telefax...) autocertificazione relativa all'esperienza di 5 anni e al possesso della Certificazione. regionale Soccorritore secondo DGR 37434/1998 e DGR 45819/1999 rilasciata dai S.S.U.EM. 118;
  • il 13/09/2010 il candidato in graduatoria (ora assunto) inviava quindi una dichiarazione sostitutiva dichiarando di aver conseguito la Certificazione regionale Soccorritore secondo DGR 37434/1998 e DGR 45819/1999 rilasciata dai S.S.U.EM. 118 in data 15/04/2008.
Ora, perchè mai il 118 Milano, con tutto quello che ha da fare, il 16/04/2011 ha dovuto far conseguire la Certificazione Regionale Soccorritore ad uno che ha dichiarato di averla già conseguita il 15/04/2008?

Qualcuno, però, ha segnalato che quel candidato ha conseguito la Certificazione Regionale Soccorritore in altra regione (gentilmente indicata).
Premesso che anche se fosse stato vero, quella Certificazione Regionale non sarebbe stata valida poichè, come già visto, la Certificazione Regionale richiesta dal Bando era, al di là delle pretestuose ed infondate argomentazioni scritte il 30/06/2011 dalla Dott.ssa Simona Giroldi,  solo ed esclusivamente quella secondo DGR 37434/1998 e DGR 45819/1999, abbiamo ritenuto giusto ed opportuno verificare la Certificazione Regionale Soccorritore della Regione segnalataci, anche alla luce delle fantasiose interpretazoni fornite in merito proprio della Dott.ssa Simona Giroldi (vedi il post del 27/11/2011
Abbiamo scritto ad uno dei S.S.U.Em. 118 della Regione nella quale il candidato avrebbe conseguito la Certificazione Regionale Soccorritore e gentilmente ci hanno risposto che nella loro Regione "non esiste una certificazione regionale 118 come in Lombardia. L'attività del volontariato viene svolta solo ed esclusivamente in base a dei corsi che ogni associazione autonomamente organizza e gestisce" e "in ogni singola provincia le associazioni organizzano comunque i corsi anche in base ai canoni del 118 locale ma di fatto non c’è un programma regionale unico."

Riassumendo:
  • il Bando richiedeva una ben determinata Certificazione Regionale Soccorritore che il candidato non ha presentato, ma che il 13/09/2010 (a termini del bando scaduti) ha DICHIARATO di aver conseguito il 15/04/2008;
  • il 16/04/2011, però, lo stesso candidato consegue la Certificazione Regionale Soccorritore presso il S.S.E.Em. 118 Milano a seguito di una richiesta verbale della Dott.ssa Claudia Moroni (allora Responsabile della Formazione) fatta a quel candidato il 06/03/2011;
  • a difesa della posizione di quel candidato ci viene segnalato che in realtà lui ha si conseguito una Certificazione Regionale Soccorritore, ma in altra Regione;
  • la Dott.ssa Simona Giroldi,  Direttore S.C. Risorse umane e relazioni sindacali dell''Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda”, ci segnala poi (a caso???) che "la circostanza per cui il certificato sia conseguito a livello regionale non incide sulla validità del certificato stesso che è quindi ritenuto titolo valido sul territorio nazionale";
  • approfondendo la questione, noi scopriamo che, però, nella Regione nella quale quel candidato avrebbe conseguito la Certificazione Regionale Soccorritore "non esiste una certificazione regionale 118"
Dal comma 1° dell'art. 17 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487: "I candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo assicurata convenzionale, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in prova nel profilo professionale di qualifica o categoria per il quale risultano vincitori."

Dall'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"

Dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte."

Fate un po' voi...


domenica 27 novembre 2011

L'accertamento dei requisiti specifici di ammissione

Nel post del 30/06/2011 ho descritto brevemente il contenuto della richiesta di accertamento dei requisiti specifici di ammissione inoltrata all'Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda”.
Il 30/06/2011 la Dott.ssa Simona Giroldi, Direttore S.C. Risorse umane e relazioni sindacali, ha risposto alla missiva.
Riassumo qui alcune argomentazioni scritte dalla Dott.ssa Giroldi "sentita la Commissione Esaminatrice nominata per l'espletamento della selezione pubblica".
Con riferimento alla certificazione regionale di soccorritore, la Dott.ssa Simona Giroldi ritiene che "la circostanza per cui il certificato sia conseguito a livello regionale non incide sulla validità del certificato stesso che è quindi ritenuto titolo valido sul territorio nazionale".
Insomma, fino a ieri ci hanno detto in tutte le lingue che la Certificazione Regionale vale solo nella regione in cui è stata conseguita, ma ora che c'è un rilievo la ritengono valida per tutto il territorio nazionale? 
Con riferimento al requisito dell'esperienza professionale, la Dott.ssa Simona Giroldi scrive che "nell'ambito del particolare iter formativo degli addetti all'emergenza/urgenza viene preso in considerazione anche lo svolgimento di attività di volontariato in quanto ritenuta professionalizzante"
Si, si, va bene, ma nel Bando si richiedeva un'esperienza professionale, non un'esperenza che potesse poi essere ritenuta, a comodo, "professionalizzante".
Dal dizionario della lingua italiana il significato di "professionale": "pratica acquisita in un determinato campo attraverso lo svolgimento di mestiere, lavoro, attività che si svolge stabilmente allo scopo di trarne un guadagno". L'attività di volontariato non mi pare possa rientrarvi...
La Dott.ssa Giroldi, continua affermando: "questa Azienda ha quindi legittimamente indicato nel bando come requisito di ammissione, tra gli altri, non solo l'esperienza lavorativa ma anche quella esperienza maturata svolgendo attività senza fini di lucro - come il volontariato - ma finalizzata all'acquisizione di specifiche competenze e quindi, in quanto tale, 'professionale'."
Anche questo pezzo della lettera evidenzia la grande capacità di girare le carte in tavola nel solo tentativo di difendere l'indifendibile. C'è solo un problema: è falso!
Non è affatto vero quello che ha affermato la Dott.ssa Giroldi: nel bando non è stato indicato come requisito di ammissione l'esperienza maturata svolgendo attività senza fini di lucro!!!
Continua, la Dott.ssa Giroldi: "è infatti di solare evidenza che l'esperienza professionale non debba essere intesa necessariamente, come indicato nella sua nota, solo quella attività 'che si svolge stabilmente allo scopo di trarne un guadagno'."
Si, ma io la frase "che si svolge stabilmente allo scopo di trarne un guadagno" l'ho solo copiata dal Dizionario della Lingua Italiana!!!
Nella mia lettera, riassumendo, sostenevo una sostanziale diversità tra i 5 anni di esperienza maturati facendo, ad esempio, il dipendete di una croce e i 5 anni di esperienza maturati facendo il volontario nella stessa croce. Se no altro, per il numero di ore indubbiamente maggiori, ed accertabili, dedicate a quella stessa attività dal dipendente a differenza del volontario.
Ma la Dott.ssa Giroldi risponde, dopo quanto sopra riportato, che "non trova quindi alcun fondamento quanto asserito" perchè ritiene che la mia affermazione rimane "una mera valutazione personale priva di pregio giuridico".
Continua al prossimo post...

mercoledì 2 novembre 2011

Il "perfezionamento della domanda di partecipazione" (1)

Titolo strano del post, vero? Ora che abbiamo un po' di documenti alla mano ne escono delle belle!
Nel Bando si legge: La domanda di ammissione all'avviso con la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata all’Azienda ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda” - P.zza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano - ovvero presentata direttamente all’Ufficio Protocollo (Area Ingresso – Pad. 1) dell'Azienda ospedaliera entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 02 agosto 2010.
Questo vuol dire, in genere, che alla scadenza del Bando chi c'è, c'è, e chi non c'è peggio per lui.
Ma non solo: quando si presenta la domanda, questa deve essere completa (è evidente, penserete voi...). Riporto nuovamente una frase che a me sembra chiarissima: "La domanda di ammissione all'avviso con la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata (...)".
Quindi si DEVE inoltrare la domanda CON LA DOCUMENTAZIONE.
In questo Concorso, invece, sono successe cose davvero curiose!

Parecchi
candidati non hanno allegato alla domanda documenti o autorcertificazioni necessari all'ammissione. Sapete che ha fatto la Responsabile dell'Ufficio Concorsi, Sig.ra Caterina Cavaciuti? Ha inviato ad ognuno di quei candidati una e-mail chiedendo l'integrazione della documentazione non presentata e con tanto di modulistica allegata. Ma sapete quando? OLTRE UN MESE DOPO LA CHIUSURA DEL BANDO!
No, dico, avete mai sentito di un Concorso dove si chiede ad un mese dalla scadenza del Bando di inoltrare documenti indispensabli per l'ammissione?
Se un candidato non aveva autocertificato il possesso della Certificazione Regionale, ad esempio, gli scrivevano: "al fine di perfezionare la domanda di partecipazione alla procedura inoggetto, la S.V. è invitata a restituire all'Ufficio Concorsi l'allegato modello di autocertificazione - esclusivamente a mezzo telefax al nr. 024644.2766 entro il 17.09.2010 - debitamente compilato e sottoscritto con i dati relativi al possesso della certificazione regionale SOCCORRITORE secondo DGR 37434/1998 e DGR 45819/1999 rilasciata dai SSUEM 118"

Prestate attenzione alla questione della Certificazione, serve per i prossimi post: "possesso della certificazione regionale SOCCORRITORE secondo DGR 37434/1998 e DGR 45819/1999"

Alla prossima...

Rieccomi!

Chiedo scusa per la prolungata assenza, ma altri impegni hanno assunto una maggiore priorità.
Ora, però, si va avanti.

Grazie a tutti!

giovedì 30 giugno 2011

La richiesta di accertamento dei requisiti...

A seguito di qualche vostra gentile richiesta di approfondimento, cerco di chiarire alcuni punti.

Nel richiedere l'accertamento dei requisiti specifici di ammissione dei soggetti presenti nella graduatoria dei candidati idonei e per i quali sono stati già stipulati contratti di lavoro a tempo determinato per il profilo di Operatore Tecnico Specializzato - Cat. B Liv. BS - addetto alla Centrale Operativa della S.S.D. S.S.U.Em. 118, ho sottolineato che:
  • nel bando emesso con Delibera del Direttore Generale n. 852 del 22/07/2010 non erano indicati titoli o certificazioni che potevano essere ritenuti equipollenti ad uno o più dei requisiti specifici di ammissione previsti dal medesimo bando;
  • la certificazione regionale Soccorritore richiesta dal bando in argomento è un titolo specifico conseguibile solo con le modalità previste dalle due delibere della Giunta della Regione Lombardia citate dal bando e che in ragione di ciò non erano accettabili, tra i requisiti specifici di ammissione, certificazioni diverse;
  • per esperienza professionale non può che intendersi la pratica acquisita in un determinato campo attraverso lo svolgimento di mestiere, lavoro, attività che si svolge stabilmente allo scopo di trarne un guadagno;
  • l’attività di Volontariato, intesa quale attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito (Legge 11 agosto 1991, n. 266), non può essere equiparata, sotto l’aspetto dei requisiti personali e quindi dei requisiti specifici di ammissione ad una selezione, ad un’attività professionale svolta regolarmente per un quantitativo stabilito di ore settimanali;
  • nella seduta del 25/11/2010 la Commissione Esaminatrice, stabilendo i criteri di valutazione dei titoli dei candidati ammessi all’avviso di pubblica selezione, ha determinato di attribuire un punteggio diverso tra l’Attività come dipendente/servizio civile presso Enti, Associazioni o organizzazioni di soccorso (0,600 punti per anno) e l’Attività come volontario presso Enti, Associazioni o Organizzazioni di soccorso (0,200 punti per anno), così avallando l’interpretazione, peraltro assai difficilmente contestabile, secondo la quale l’attività di Volontariato non può essere equiparata ad un’attività professionale.
Alla luce di quanto sottolineato, dalla disamina dei documenti da me acquisiti in data 09/02/2011 e in data 18/03/2011 alcuni dei soggetti presenti nella graduatoria dei candidati idonei formulata dalla Commissione Esaminatrice (Delibera Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda” n. 1373 del 29/12/2010) non risultano in possesso di uno o più requisiti specifici di ammissione!

La richiesta di accertamento dei requisiti specifici di ammissione trova ampia giustificazione nei seguenti presupposti giuridici:
  • la stipula del contratto di lavoro può avvenire soltanto dopo la verifica della sussistenza dei requisiti (D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220); 
  • i candidati dichiarati vincitori assumono servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487); 
  • l’assunzione di soggetti privi dei requisiti specifici di ammissione: costituisce un ingiusto vantaggio patrimoniale per coloro che sono stati assunti non avendone diritto ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, ed è in violazione di precisa norma di legge e di regolamento.  

Ragazzi, continuate a seguire la vicenda, sono convinto che lo schifo possa ancora continuare e, a questo punto, peggiorare!

martedì 31 maggio 2011

Richiesta accertamento requisiti specifici

Il 30/05/2011 ho inviato all'Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda” (all'attenzione della Dott.ssa Simona Giroldi, dell'ufficio Concorsi, del Dott. Giovanni Sesana e della Dott.ssa Giovanna Bollini) la richiesta di accertamento dei requisiti specifici di ammissione dei soggetti presenti nella graduatoria dei candidati idonei e per i quali sono stati già stipulati contratti di lavoro a tempo determinato per il profilo di Operatore Tecnico Specializzato - Cat. B Liv. BS - addetto alla Centrale Operativa della S.S.D. S.S.U.Em. 118.

La stipula del contratto di lavoro, infatti, può avvenire soltanto dopo la verifica della sussistenza dei requisiti (D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 - "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale") e i candidati dichiarati vincitori assumono servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 - "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi").

L'assunzione di soggetti privi dei requisiti specifici di ammissione costituisce un ingiusto vantaggio patrimoniale per coloro che sono stati assunti non avendone diritto ovvero arreca ad altri un danno ingiusto ed è in violazione di precisa norma di legge; ciò può determinare un illecito di rilevanza penale costituendo presupposto di una fattispecie criminosa.

Insomma, Tizio Caio può anche presentare la domanda al Concorso avvalendosi della facoltà di autocertificare il possesso di uno o più requisiti specifici di ammissione, laddove autocertificabili, ma al momento dell'assunzione l'Azienda ha il dovere, sancito da norme specifiche e dal principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, di verificare il reale possesso dei requisiti personali autocertificati in fase di domanda.
Si può accettare la domanda ad un concorso di uno che autocertifica il possesso della Laurea in Chirurgia, ma prima di fargli mettere le mani su un paziene in camera operatoria bisogna accertare che davvero sia medico! 
I requisiti specifici di ammissione non li ho inventati io e non li ho scritti io sul Bando e se ci sono devono essere rispettati, così come sono stati scritti.  

giovedì 28 aprile 2011

Via alle azioni penali

Il 26/04/2011 è stata presentata all'Autorità Giudiziaria una Denuncia penale nei confronti dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda”, nella persona del Direttore S.C. Risorse umane e relazioni sindacali, Dott.ssa Simona Giroldi, proponendo formale istanza di punizione per il reato previsto e punito dall’art. 328 del Codice Penale (Rifiuto atti d’ufficio - Omissione), o per le altre ipotesi di reato che potranno essere ravvisate nei fatti esposti.

Questa prima denuncia penale all'Autorità Giudiziaria è la "naturale evoluzione" a seguito dell'atto di diffida e messa in mora del 09/03/2011 e riguarda, nel concreto, la questione dell'accesso agli atti e ai documenti amministrativi, diritto in buona parte negato e più volte osteggiato, nonostante ciò che prevede la Legge. 
Con riguardo specifico all'accesso agli atti, l'Azienda Ospedaliera si è resa responsabile di: 
  • violazione di legge;
  • illogicità manifesta ed eccesso di potere;
  • travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
  • contrarietà ai principi di buon andamento dell’Amministrazione; 
  • violazione e falsa applicazione dei principi in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui agli artt. 22, 24 e 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
  • carenza di motivazione nel diniego all’accesso agli atti, anche ai sensi dell'art. 25, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  • violazione del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184;
  • violazione dei principi costituzionali (art. 97, comma 1, e art. 98, comma 1, della Costituzione).
Poco? 


 

lunedì 18 aprile 2011

Senza vergogna

Uno dei candidati ammessi alla selezione pubblica (ora assunto) era privo di due dei requisiti specifici di ammissione: la  Certificazione regionale Soccorritore secondo DGR 37434/1998 e DGR 45819/1999 rilasciata dai S.S.U.EM. 118 e la Certificazione regionale DAE secondo la DGR 10306/2002.
Ma si sapeva? Certo che si sapeva!
Alle Risorse Umane dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' Granda" lo sapevano: la questione è venuta fuori anche nel corso dei diversi incontri con il Dott. Nicola Mastropietro (Area giuridica e contenzioso del personale).
Al 118 lo sapevano: sabato 16/04/2011 gli hanno fatto fare l'esame per la Certificazione (presente anche la Dott.ssa Claudia Moroni, responsabile della formazione).
Non dimentichiamo che nella Commissione esaminatrice c'erano due componenti del 118 (Direttore e Caposala).

Insomma, tutti sanno tutto (leggono anche loro questo Blog), ma...

A presto!

martedì 12 aprile 2011

Il Gentlemen's agreement

Quasi mi dimenticavo...
Nel pomeriggio del 16/02/2011 mi ha chiamato sul telefonino la Dott.ssa Simona Giroldi, Direttore S.C. Risorse umane e relazioni sindacali. Il Direttore, nel corso della telefonata informale e cortese, mi comunicava la difficoltà pratica nel far predisporre le copie  da me richieste (difficoltà attribuita anche all’inopportunità di far svolgere tale compito a personale di basso profilo professionale) e mi chiedeva la possibilità di un “gentlemen’s agreement” utile a ridurre le copie da predisporre. 
Nonostante il diverso parere dei miei Legali, ho ritenuto di dover accettare "il compromesso", dichiarandomi disponibile a rivedere tutti i documenti per selezionare quelli a cui ero "strettamente" interessato. 
Il 22/02/2011 la Dott.ssa Simona Giroldi mi inviava una raccomandata A.R. con la quale mi comunicava la disponibilità a consegnarmi le copie delle domande dei candidati in graduatoria ed il rifiuto ad adempiere alla richiesta di estrazione in copia delle domande dei candidati non presenti in graduatoria e di quelli non ammessi.

Sembra proprio vero che le "Le buone azioni non rimangono impunite"...

domenica 10 aprile 2011

Requisiti specifici di ammissione: esame degli atti

Stiamo esaminando la documentazione che ci è stata fornita dall'Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' Granda". Sin da subito, già dalla presa visione del 02/02/2011, è risultato chiaro e lampante che per questa procedura concorsuale non si possono di certo usare aggettivi come "cristallina" o "ineccepibile". E siamo ancora negli eufemismi!!!
Certo, forse se si fossero potuti usare quegli aggettivi non ci sarebbe tanta resistenza nel fornire documenti che devono essere forniti per Legge...
Dobbiamo fare delle precisazioni. Nella questione dei requisiti specifici di ammissione non c'entra solo la Commissione esaminatrice, ci sono anche altri che hanno lavorato "come si faceva la vendemmia" tanti anni fa!
Il "procedimento concorsuale" è caratterizzato anche da una serie di attività che vengono svolte prima della nomina della Commissione esaminatrice. Della maggior parte di queste fasi preliminari si occupa, in questo caso, l'UFFICIO CONCORSI dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' Granda". 
Chi deve, o meglio, avrebbe dovuto verificare che i candidati erano in possesso dei requisiti specifici di ammissione non era la Commissione esaminatrice, ma gli uffici preposti: l'UFFICIO CONCORSI.
A conferma di ciò, nel 1° Verbale della Commissione esaminatrice del 25/11/2010, si legge: "La Commissione da' atto che l'Amministrazione ha accertato l'ammissibilità dei seguenti candidati iscritti, che sono risultati in possesso dei requisiti previsti dal bando".
Bisogna anche dire, però, che il "Segretario" della Commissione esaminatrice era la Sig.ra Caterina Cavaciuti: niente di meno che la "referente" del "Settore gestione delle procedure di selezione e assunzione"


L'Ufficio Concorsi... Ma quante ne hanno combinate? A breve ve ne raccontiamo qualcuna, state "sintonizzati"!!!