giovedì 30 giugno 2011

La richiesta di accertamento dei requisiti...

A seguito di qualche vostra gentile richiesta di approfondimento, cerco di chiarire alcuni punti.

Nel richiedere l'accertamento dei requisiti specifici di ammissione dei soggetti presenti nella graduatoria dei candidati idonei e per i quali sono stati già stipulati contratti di lavoro a tempo determinato per il profilo di Operatore Tecnico Specializzato - Cat. B Liv. BS - addetto alla Centrale Operativa della S.S.D. S.S.U.Em. 118, ho sottolineato che:
  • nel bando emesso con Delibera del Direttore Generale n. 852 del 22/07/2010 non erano indicati titoli o certificazioni che potevano essere ritenuti equipollenti ad uno o più dei requisiti specifici di ammissione previsti dal medesimo bando;
  • la certificazione regionale Soccorritore richiesta dal bando in argomento è un titolo specifico conseguibile solo con le modalità previste dalle due delibere della Giunta della Regione Lombardia citate dal bando e che in ragione di ciò non erano accettabili, tra i requisiti specifici di ammissione, certificazioni diverse;
  • per esperienza professionale non può che intendersi la pratica acquisita in un determinato campo attraverso lo svolgimento di mestiere, lavoro, attività che si svolge stabilmente allo scopo di trarne un guadagno;
  • l’attività di Volontariato, intesa quale attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito (Legge 11 agosto 1991, n. 266), non può essere equiparata, sotto l’aspetto dei requisiti personali e quindi dei requisiti specifici di ammissione ad una selezione, ad un’attività professionale svolta regolarmente per un quantitativo stabilito di ore settimanali;
  • nella seduta del 25/11/2010 la Commissione Esaminatrice, stabilendo i criteri di valutazione dei titoli dei candidati ammessi all’avviso di pubblica selezione, ha determinato di attribuire un punteggio diverso tra l’Attività come dipendente/servizio civile presso Enti, Associazioni o organizzazioni di soccorso (0,600 punti per anno) e l’Attività come volontario presso Enti, Associazioni o Organizzazioni di soccorso (0,200 punti per anno), così avallando l’interpretazione, peraltro assai difficilmente contestabile, secondo la quale l’attività di Volontariato non può essere equiparata ad un’attività professionale.
Alla luce di quanto sottolineato, dalla disamina dei documenti da me acquisiti in data 09/02/2011 e in data 18/03/2011 alcuni dei soggetti presenti nella graduatoria dei candidati idonei formulata dalla Commissione Esaminatrice (Delibera Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda” n. 1373 del 29/12/2010) non risultano in possesso di uno o più requisiti specifici di ammissione!

La richiesta di accertamento dei requisiti specifici di ammissione trova ampia giustificazione nei seguenti presupposti giuridici:
  • la stipula del contratto di lavoro può avvenire soltanto dopo la verifica della sussistenza dei requisiti (D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220); 
  • i candidati dichiarati vincitori assumono servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487); 
  • l’assunzione di soggetti privi dei requisiti specifici di ammissione: costituisce un ingiusto vantaggio patrimoniale per coloro che sono stati assunti non avendone diritto ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, ed è in violazione di precisa norma di legge e di regolamento.  

Ragazzi, continuate a seguire la vicenda, sono convinto che lo schifo possa ancora continuare e, a questo punto, peggiorare!