mercoledì 23 febbraio 2011

Accesso agli atti: altro diniego

Con nota del 22/02/2011, la Dott.ssa Simona Giroldi dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda” mi comunicava la disponibilità a consegnare le copie delle domande dei candidati in graduatoria ed il rifiuto ad adempiere alla richiesta di estrazione in copia delle domande dei candidati non presenti in graduatoria e di quelli non ammessi in quanto, affermava, nell’istanza di accesso agli atti non sarebbe stata indicata la situazione che si ritiene lesa e l’interesse diretto, concreto ed attuale che muove l’istante.

Secondo dottrina e giurisprudenza prevalente, nell’ambito di una procedura concorsuale deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi relativamente ai documenti prodotti dai candidati, ai verbali, alle schede di valutazione e agli elaborati. 

Nella richiesta di accesso agli atti e ai documenti amministrativi l’istante deve “comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta” (art. 5, comma 2, D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184), ma non la situazione che si ritiene lesa, come invece ingiustamente prospettato dall’Azienda Ospedaliera “Niguarda Ca’ Granda”, tant’è che per la legittimazione all’accesso agli atti e ai documenti amministrativi l’interesse dell’istante va valutato in astratto senza apprezzamento specifico della fondatezza o ammissibilità della successiva domanda giudiziale che potrebbe fondarsi sui documenti acquisiti (Consiglio di Stato).
I soggetti partecipanti alla procedura concorsuale, ai fini dell’accesso agli atti, devono ritenersi portatori di un interesse qualificato all’accesso, considerato che, a far data dalla presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico in questione, e per effetto di tale istanza, sono divenuti parti della relativa procedura concorsuale (parere della Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri). L'accesso ai documenti amministrativi così come regolato dagli art. 22 e 25 della Legge 241/90, si configura come un diritto soggettivo perfetto che può essere esercitato da chiunque vi abbia interesse, indipendentemente da ogni giudizio sull'ammissibilità o fondatezza della domanda giudiziale eventualmente proponibile sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso (Consiglio di Stato). Con il diniego formulato con la nota del 22/02/2011, l'Amministrazione introduce un inammissibile sindacato, per così dire, "di merito", su una legittimazione in materia di accesso che la legge condiziona esclusivamente alla titolarità di un interesse giuridicamente rilevante.


venerdì 18 febbraio 2011

La proposta del “gentlemen’s agreement"

Il 16/02/2011 la sorpresa: mi ha telefonato il Direttore S.C. Risorse umane e relazioni sindacali, Dott.ssa Simona Giroldi, per comunicarmi la difficoltà pratica nel far predisporre le copie richieste (difficoltà attribuita anche all’inopportunità di far svolgere tale compito a personale di basso profilo professionale) e chiedermi la possibilità di un “gentlemen’s agreement” .

Si, si, stiamo sempre parlando dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Niguarda Ca' Granda": migliaia e migliaia di dipendenti...
No comment... 

martedì 8 febbraio 2011

Accesso agli atti: ora arriva la "privacy"...

Con nota del 07/02/2011 il Direttore S.C. Risorse umane e relazioni sindacali, Dott.ssa Simona Giroldi, mi comunicava che con riferimento alla richiesta di copia delle domande presentate dai candidati ammessi e non ammessi, unitamente alla documentazione allegata, ha ritenuto opportuno, vista la mole di dati personali, giudiziali e sensibili in esse contenuti, richiedere un parere legale in merito all’effettiva possibilità, alle modalità ed ai limiti di un eventuale accesso a tali atti mediante consegna di copia fotostatica.

La Legge pone sullo stesso piano giuridico la presa visione e l'estrazione in copia dei documenti (art. 22, comma 1, lettera a), Legge 241/90).
Il problema, già dibattuto in giurisprudenza, circa la limitazione dell'accesso alla sola visione (e non anche alla estrazione di copia) per bilanciare l'esigenze di accesso con quelle di riservatezza deve ritenersi superato dalla intervenuta normativa di cui alla Legge n. 15/2005 modificativa in parte qua della Legge 241/90. "Ed infatti in base alla nuova disciplina deve ricomprendersi nel diritto di accesso sia la visione sia il rilascio di copia del documento, e ciò soprattutto a seguito dell'abrogazione della disposizione dettata dall'art. 24 comma 2 lettera d) nella formulazione dell'originaria Legge 241, abrogazione che fa ritenere superata ogni possibilità di distinguere tra le due modalità di accesso che non si ravvisano più separabili". 

La giurisprudenza qualifica qualunque concorrente ad una procedura selettiva astrattamente titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura concorsuale, ed in tale posizione gli consente di accedere a documenti riferibili ad altri concorrenti.

Se ci fossero stati problemi sotto il profilo della Privacy, tesi giuridicamente assai fallace come visto, perchè farmi esaminare precedentemente i documenti senza alcuna limitazione?
Il parere legale, al limite, doveva essere richiesto prima che io accedessi ai documenti il 02/02/2011, non dopo.

lunedì 7 febbraio 2011

La Commissione esaminatrice

Il 24/11/2010 con Determinazione Dirigenziale, la Dott.ssa Simona Giroldi, Direttore S.C. Risorse umane e relazioni sindacali, ha nominato la commissione preposta all'espletamento della procedura concorsuale:
  • Dr. Giovanni Sesana - Presidente
  • Sig. Domenico Gulizia - Componente - Collaboratore professionale sanitario esperto, infermiere, Cat. D liv. Ds
  • Sig.ra Donatella Carettoni - Componente - Collaboratore professionale sanitario esperto, infermiere, Cat. D liv. Ds
  • Sig.ra Caterina Cavaciuti - Segretario - Collaboratore amministrativo professionale esperto,  Cat. D liv. Ds
La Commissione... Già...
Il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, nel Capo III disciplina le assunzioni per i profili professionali della categoria "B" livello economico super (Bs), il profilo del posto messo a concorso.
L'art. 28 del citato D.P.R. ("Commissioni esaminatrici") recita:
1. Le commissioni esaminatrici, nominate dal Direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, sono composte dal presidente, da due operatori appartenenti a categoria non inferiore alla «B» - livello economico super di profilo corrispondente a quello messo a concorso e dal segretario.
2. Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore generale ed uno viene designato dal collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fra il personale in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all'articolo 21,
comma 1, situati nel territorio della regione.
3. La presidenza è affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica di dirigente sanitario per il profilo di puericultrice; di dirigente del ruolo professionale per il profilo di operatore tecnico specializzato; di dirigente amministrativo per il profilo di coadiutore amministrativo esperto. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell'unità sanitaria locale o azienda ospedaliera di categoria non inferiore alla «C».

giovedì 3 febbraio 2011

Accesso agli atti: la visione

Il 02/02/2011 ho effettuato un parziale accesso agli atti e ai documenti amministrativi, ne ho preso visione senza limitazioni e ho richiesto l’estrazione in copia dei documenti di mio interesse, senza opposizione alcuna da parte degli incaricati che, contestualmente, hanno richiesto una settimana di tempo strettamente necessario, a loro dire, per la produzione delle copie richieste.

Gli addetti si sono annotati quali erano i documenti di mio interesse per poi provvedre alle copie da me richieste.

mercoledì 2 febbraio 2011

Accesso agli atti: ok incondizionato di Niguarda

Con nota del 01/02/2011 la dott.ssa Simona Giroldi, Direttore S.C. Risorse umane e relazioni sindacali, mi comunicava che la modalità di accesso agli atti sarebbe potuta avvenire “soltanto nella visione e nell’estrazione in copia fotostatica del documento amministrativo richiestoin quanto l’Azienda sta tuttora implementando un sistema di protocollo e di gestione della documentazione informatizzata.

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 istituiva il "protocollo informatico" che dal 2004 dovrebbe essere operativo, ma questa Azienda lo sta tuttora implementando. 
Si, siamo nel 2011 e parliamo, niente di meno, che dell'Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda”.