Con nota del 22/02/2011, la Dott.ssa Simona Giroldi dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda” mi comunicava la disponibilità a consegnare le copie delle domande dei candidati in graduatoria ed il rifiuto ad adempiere alla richiesta di estrazione in copia delle domande dei candidati non presenti in graduatoria e di quelli non ammessi in quanto, affermava, nell’istanza di accesso agli atti non sarebbe stata indicata la situazione che si ritiene lesa e l’interesse diretto, concreto ed attuale che muove l’istante.
Secondo dottrina e giurisprudenza prevalente, nell’ambito di una procedura concorsuale deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi relativamente ai documenti prodotti dai candidati, ai verbali, alle schede di valutazione e agli elaborati.
Nella richiesta di accesso agli atti e ai documenti amministrativi l’istante deve “comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta” (art. 5, comma 2, D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184), ma non la situazione che si ritiene lesa, come invece ingiustamente prospettato dall’Azienda Ospedaliera “Niguarda Ca’ Granda”, tant’è che per la legittimazione all’accesso agli atti e ai documenti amministrativi l’interesse dell’istante va valutato in astratto senza apprezzamento specifico della fondatezza o ammissibilità della successiva domanda giudiziale che potrebbe fondarsi sui documenti acquisiti (Consiglio di Stato).
I soggetti partecipanti alla procedura concorsuale, ai fini dell’accesso agli atti, devono ritenersi portatori di un interesse qualificato all’accesso, considerato che, a far data dalla presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico in questione, e per effetto di tale istanza, sono divenuti parti della relativa procedura concorsuale (parere della Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri). L'accesso ai documenti amministrativi così come regolato dagli art. 22 e 25 della Legge 241/90, si configura come un diritto soggettivo perfetto che può essere esercitato da chiunque vi abbia interesse, indipendentemente da ogni giudizio sull'ammissibilità o fondatezza della domanda giudiziale eventualmente proponibile sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso (Consiglio di Stato). Con il diniego formulato con la nota del 22/02/2011, l'Amministrazione introduce un inammissibile sindacato, per così dire, "di merito", su una legittimazione in materia di accesso che la legge condiziona esclusivamente alla titolarità di un interesse giuridicamente rilevante.