Con la comunicazione inviata all'Azienda Ospedaliera il 24/01/2011 evidenziavo che la loro comunicazione del 21/01/2011 era in evidente contrasto con quanto stabilito dalla Legge e in conflitto con i principi generali dell’attività amministrativa in ragione del fatto che nella comunicazione di accoglimento della richiesta di accesso non era stato indicato un “congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia”, ma solo un periodo di poche ore in un giorno predeterminato.
Con la stessa comunicazione mi auspicavo di poter avere copia di parte della documentazione in formato digitale, almeno per i documenti che sono stati trattati con i sistemi di protocollo informatico
Art. 7 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184: "L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonchè di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia."
Art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario".
Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 istituiva il cosiddetto "protocollo informatico" che ormai dal 2004 dovrebbe essere operativo in tutte le Pubbliche Amministrazioni.
Si, dovrebbe...